Normativa ETS2

Cos’è

Il sistema di scambio di quote di emissioni “EU ETS” rappresenta lo strumento chiave istituito dall’Unione Europea per contrastare il cambiamento climatico.

Il Sistema è stato introdotto nella legislazione europea dalla direttiva 2003/87/CE con lo scopo di ridurre le emissioni di gas a effetto a serra nei principali settori industriali, nel settore marittimo e dell’aviazione (a questi settori ci si riferisce comunemente con il termine “ETS 1”).

Come funziona

L’EU ETS si basa sul principio del “cap and trade”. Il cap si riferisce al limite massimo di emissioni di gas serra consentito nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema. Questo limite è ridotto annualmente ed è espresso in permessi di emissione (“quote”), ciascuna delle quali dà diritto a emettere una tonnellata di CO₂ equivalente. Le quote vengono vendute all’asta e possono essere scambiate sul mercato del carbonio dell’UE. Gli operatori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ETS sono tenuti a monitorare e comunicare le proprie emissioni su base annuale, e restituire quote sufficienti a coprirle interamente.

ETS 2

In base alla legge europea sul clima del 30 giugno 2021, i Paesi membri dell’Unione Europea si sono impegnati a conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Come tappa intermedia, l’UE si è posta l’obiettivo di ridurre le emissioni nette di almeno il 55% entro il 2030, rispetto ai livelli registrati nel 1990.

In coerenza con questo obiettivo, nel 2023 è stata adottata la revisione della direttiva ETS. Tra le modifiche apportate, è stato esteso il campo di applicazione ai settori dell’edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori indicati nell’allegato I-bis del D.Lgs 47/2020 e s.m.i. che recepisce nell’ordinamento italiano la normativa ETS.

Come per il sistema ETS 1, le emissioni prodotte nei settori ricompresi nell’ambito di applicazione dell’ETS 2 devono essere monitorate, comunicate alle autorità competenti e compensate con un analogo quantitativo di quote. È utile precisare che le quote ETS 2 saranno distinte da quelle ETS 1 e potranno così avere un valore economico differente.

Tuttavia, a differenza del sistema ETS 1, tali obblighi non ricadono sul titolare dell’attività ricompresa nell’ambito di applicazione dell’ETS 2, ma sulla persona fisica o giuridica che immette in consumo i combustibili utilizzati per lo svolgimento di queste attività, e che risulta debitrice dell’accisa secondo la vigente normativa fiscale (“soggetto regolamentato”).

La disciplina ETS 2 prevede che dal 2025 abbia inizio la fase di monitoraggio delle emissioni, con riferimento all’anno solare 2024. Solo dalle forniture per l’anno 2027, o più precisamente dai volumi forniti assoggettati al pagamento delle accise per l’anno 2027, sarà richiesto ai soggetti regolamentati la compensazione delle emissioni prodotte.

Soggetti regolamentati

In quanto soggetto tenuto al versamento delle accise per il gas naturale venduto ai clienti finali, Duferco Energia SpA riveste il ruolo di soggetto regolamentato su cui ricadono gli obblighi della normativa ETS 2.

Per questo motivo, Duferco Energia a partire dal 2025 è chiamato a determinare le emissioni prodotte dai propri clienti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ETS 2 e comunicarle all’Autorità competente.

A partire dall’anno 2027, stante la necessità di compensare le emissioni prodotte con l’annullamento di quote, Duferco Energia SpA procederà a trasferire questi costi sui clienti finali responsabili delle emissioni mediante l’applicazione di specifici corrispettivi in bolletta. I clienti finali saranno informati tramite apposita comunicazione, inviata con adeguato anticipo rispetto alla prima applicazione dei sopracitati corrispettivi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web del Ministero dell’Ambiente https://www.ets.minambiente.it/ets2/