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Trovi in quest’area tutti i documenti scaricabili e i link relativi al mercato energetico italiano e alle normative del settore.
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Duferco Energia SpA, seguendo le direttive della Delibera ARERA 75/2020 comunica che nei confronti dei clienti residenti comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’, che costituiscono le originarie zone rosse, ha adottato le seguenti azioni:
Al link di seguito il testo completo della Delibera 75/2020 -Sospensione delle Bollette per i comuni ex-zona rossa
Dal 01/01/2017 è attivo il Servizio Conciliazione dell’Autorità, una procedura online e completamente gratuita che consente al Cliente di risolvere, di fronte ad un soggetto terzo, le eventuali problematiche insorte con il proprio Operatore e ritenute non risolte attraverso la trattazione del primo reclamo.
L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.
I clienti domestici possono fare riferimento altresì all’elenco degli organismi ADR di cui articolo 141 decies del Codice del consumo.
Gentile cliente, come da Delibera 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” , modificata dalla Deliberazione 06 Giugno 2014 261/2014/R/gas, sono state apportate alcune piccole modifiche alla procedura di attivazione della fornitura A40.
In particolare le modifiche riguardano gli allegati da fornire ai clienti finali. Di seguito sono riportati i documenti “Linee guida CIG 11” e “Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (Modulo F40)”:
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | |||
Fonti primarie utilizzate | 2020 (%) | 2021 (%) | 2020 (%) | 2021 (%) |
Fonti rinnovabili | 44,31% | 42,32% | 12,42% | 14,52% |
Carbone | 4,75% | 5,07% | 11,20% | 12,18% |
Gas naturale | 45,88% | 48,13% | 59,92% | 60,56% |
Prodotti petroliferi | 0,57% | 0,88% | 0,93% | 1,30% |
Nucleare | 0% | 0% | 9,16% | 6,58% |
Altre fonti | 4,49% | 3,60% | 6,37% | 4,86% |
COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE DI COMBUSTIBILI
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
1. BONUS EE
a) BONUS PER DISAGIO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente a chi ne ha diritto, senza che questi debba presentare domanda.
Chi ne ha diritto?
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per una sola abitazione, a condizione che appartengano:
Ogni nucleo familiare, in presenza dei requisiti, può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
Avranno diritto ad accedere al bonus sociale anche i soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza nonostante superino la soglia ISEE di 8.265 euro (come previsto ai sensi della Segnalazione ARERA n.280/2019/I/COM).
Come chiederlo?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
b) BONUS PER DISAGIO FISICO (GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE)
Chi ne ha diritto?
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per vivere.
Come chiederlo?
Per accedere al bonus si deve compilare la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF).
Per farlo, si devono compilare gli appositi moduli reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
2. BONUS GAS
Che cos’è?
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Chi ne ha diritto?
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, a condizione che appartengano:
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
Come richiederlo
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Vi informiamo che E-Distribuzione, al fine di migliorare il servizio reso ai clienti collegati alla propria rete di distribuzione, ha implementato nuovi servizi utilizzando strumenti innovativi, che consentono di:
I nuovi servizi, che si affiancano a quello in atto per la segnalazione guasti (raggiungibile come noto tramite il Numero Verde 803.500), sono:
Comunicazione sulla morosità ai clienti finali
Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.
In particolare, il Fornitore procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, e provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.
Modalità per la costituzione in mora del cliente finale.
Il Fornitore è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere indicati:
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dall’emissione della raccomandata. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, il fornitore richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.
Tempi per la sospensione della fornitura
Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.
Indennizzi Automatici
In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico verrà corrisposto al cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile.
Duferco Energia ha scelto volontariamente di aderire alla procedura di ripristino nei casi di contratti ed attivazioni non richieste di forniture di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 228/2017/R/com.
Con la Delibera n. 229/2012/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito nuovi profili di prelievo, definiti secondo le seguenti indicazioni:
Per i PdR CIVILI, ovvero tutti i PdR che utilizzano il gas naturale per uno o più dei seguenti scopi: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento:
Per i PdR con uso TECNOLOGICO, ovvero i punti di riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali, il distributore assegnerà di default la categoria d’uso T2 (uso tecnologico+riscaldamento) e la classe di prelievo 3 (5 giorni la settimana esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).
L’Autorità ha stabilito che in taluni i casi i titolari dei Punti di Riconsegna, possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello loro assegnato attraverso l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla propria società di vendita (la notifica all’Acquirente Unico avverrà sia per i PdR ad uso TECNOLOGICO sia per i PdR ad uso CIVILE entro il 10 giugno di ogni anno).
Tabella 1 Categorie d’uso del gas
Codice | Descrizione | Consumo annuo | Componente termica |
C1 | C1 Riscaldamento | > 5.000 Sm3 | SI |
C2 | C2 Uso cottura ci e/o produzione di acqua calda sanitaria | < 500 Sm3 | NO |
C3 | C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria | > 500 Sm3 <5.000 Sm3 | SI |
C4 | C4 Uso condizionamento | NO | |
C5 | C5 Uso condizionamento + riscaldamento | SI | |
T1 | T1 Uso tecnologico (artigianale industriale) | NO | |
T2 | T2 Uso tecnologico + riscaldamento | SI |
Tabella 2 Classi di prelievo – Allegato A deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del 31/5/2012
Codice | Giorni settimanali di prelievo | Note |
1 | 7 giorni | |
2 | 6 giorni | (escluse domeniche e festività nazionali) |
3 | 5 giorni (T1 e T2) | (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2023)
Con la delibera 2/2023/R/com di Arera, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni tariffarie nei confronti di:
NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2022)
A seguito della pubblicazione della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022), è stato nuovamente modificato il quadro normativo a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), negli anni 2016 e 2017. In particolare, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le seguenti agevolazioni:
I venditori di energia continueranno a riconoscere in bolletta, nell’ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni per i clienti e gli utenti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021, in conformità a quanto disciplinato dalla delibera 111/2021/R/com.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha recepito queste nuove misure con del. 34/2022/R/com, raggiungibile al sito Arera.
NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2021)
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas già emesse o da emettere e l’applicazione di specifiche riduzioni tariffarie per i Comuni colpiti dal sisma così come individuati nelle Delibere252/17 del18/04/2017, 810/2016/R/com del 28/12/2016 e s.m.i.
BENEFICIARI AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI
1) Clienti titolari di almeno un contratto di fornitura attiva alla data del sisma nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e 2-bis del decreto legge 189/16, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
2) Clienti alloggiati in SAE E MAPRE ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
BENEFICIARI NON AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI
Le disposizioni possono applicarsi, su richiesta del soggetto interessato:
PORTABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
I beneficiari non automatici delle agevolazioni, ai fini del riconoscimento delle stesse, entro 36 mesi dalla data dell’evento sismico, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
a) copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
d) eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
e) l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia 29 diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
La documentazione sopra indicata (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento e, qualora siano necessarie, schede di inagibilità o perizia asseverata), e/o eventuale diverso indirizzo ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura originario, dovrà essere restituita:
Duferco Energia SpA – via Paolo Imperiale, 4 – 16126 Genova
TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni della Del. 252/2017/R/com e s.m.i. sono riconosciute, salvo eccezioni, fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio) per tutti i beneficiari automatici e/o non automatici che abbiano presentato apposita istanza.
RIPRESA FATTURAZIONE
L’esercente la vendita che: a) abbia sospeso l’emissione delle fatture provvede all’emissione di un’unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento; b) non abbia sospeso l’emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al cliente finale.
La ripresa della fatturazione e conseguente emissione di fattura unica o di conguaglio avverrà entro il 30 giugno 2021, fermo restando i pagamenti già effettuati dai clienti/utenti finali alla data del 15 agosto 2020.
CRITERI DI RATEIZZAZIONE
Il totale della fattura unica o di conguaglio emessa alla ripresa della fatturazione, se superiore a 50 €, sarà rateizzato automaticamente, senza interessi, per un periodo massimo di 36 mesi (con rata minima di 20 €).
È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.
Popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio
Anche per queste popolazioni è stata prevista la possibilità di beneficiare delle medesime agevolazioni sopra citate, ai sensi, tra le altre, delle delibere 587/2018/R/com e 429/2020/R/com. A tal scopo i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’esercente la vendita entro il 31 dicembre 2020 apposita istanza, fornendo i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’unità immobiliare in cui è sita l’utenza ovvero la fornitura da agevolare è la casa di residenza;
b) autocertificazione di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
c) autocertificazione in cui si dichiara che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura/utenza, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
d) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni, per i clienti che non beneficiano di un riconoscimento automatico, sono disponibili in fondo alla presente comunicazione.
Modulistica Casamicciola Terme Lacco Ameno Forio
Modulistica_Comuni all. 1,2,2bis D.L.189-16
Si rendono disponibili alcuni chiarimenti pubblicati dall’Autorità per Energia Reti e Ambiente. Tra questi si evidenzia in particolare il seguente:
Al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti, anche alla luce delle attuali misure di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria che limitano la possibilità di spostamento, si possono ritenere ammissibili le istanze che allegano le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio attestante l’inagibilità dell’abitazione, anche senza la trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e all’INPS, corredate tuttavia dell’ordinanza comunale di inagibilità ovvero di documentazione similare?
In relazione alle modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche, si precisa che al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti e in considerazione delle novità in materia di semplificazione procedimentale introdotte dal recente decreto-legge 76/20, potranno essere ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del beneficio, anche le eventuali istanze di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com corredate dell’ordinanza comunale di inagibilità o di idonea documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale, purché tali documenti confermino ed accertino il nesso causale tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e l’evento sismico.
L’Autorità, con la delibera 111/2021/R/COM, ha modificato la disciplina delle agevolazioni previste per le popolazioni colpite da sisma.
Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia le agevolazioni definite nella delibera dell’Autorità 252/2017/R/com sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per le seguenti categorie:
Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio le agevolazioni disposte all’articolo 1 della delibera 429/2019/R/com sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
Modalità di riconoscimento delle agevolazioni per titolari di utenze/forniture inagibili
I titolari di utenze/forniture inagibili, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 30 giugno 2021, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
Gli esercenti la vendita sono tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine del 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In tali casi, gli esercenti la vendita dovranno contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile.
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle agevolazioni ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la vendita, che provvede a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’applicazione della disciplina.
Emissione delle fatture di conguaglio
Per tutte le casistiche le fatture di conguaglio saranno emesse entro il 31 dicembre 2021.
Modalità di rateizzazione degli importi per tutte le utenze
Per le popolazioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia il periodo di rateizzazione degli importi sospesi viene aumentato a 120 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della fattura di conguaglio.
Disposizioni relative alla fatturazione
Gli esercenti la vendita che abbiano già emesso la fattura di conguaglio sono tenuti a:
I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni sono disponibili in fondo alla presente comunicazione e devono essere inviati al fornitore entro il 30 giugno 2021.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. Con Del. ARG/com 104/10 e s.m.i., l’ARERA ha inoltre stabilito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità di emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di “variazione unilaterale delle condizioni contrattuali”, comporta la corresponsione da parte del Fornitore al Cliente finale interessato, di indennizzi automatici pari rispettivamente a € 20 e € 30. Sono inoltre previsti ai sensi del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) degli ulteriori indennizzi per il caso di mancato rispetto della modalità di costituzione in mora e sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale: euro 30,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza in mancanza di previo invio della raccomandata di messa in mora; euro 20,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 14.2 delle condizioni generali di fornitura.
In ottemperanza all’Art. 37 dell’ Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i., si rendono disponibili i livelli di qualità raggiunti nell’anno 2021.