DOCUMENTI UTILI
Trovi in quest’area tutti i documenti scaricabili e i link relativi al mercato energetico italiano e alle normative del settore.
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Accertamenti sicurezza post contatore
Gentile cliente, come da Delibera 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” , modificata dalla Deliberazione 06 Giugno 2014 261/2014/R/gas, sono state apportate alcune piccole modifiche alla procedura di attivazione della fornitura A40.
In particolare le modifiche riguardano gli allegati da fornire ai clienti finali. Di seguito sono riportati i documenti “Linee guida CIG 11” e “Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (Modulo F40)”:
Assicurazione Clienti Finali
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
- i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna
Per i PdR CIVILI, ovvero tutti i PdR che utilizzano il gas naturale per uno o più dei seguenti scopi: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento:
- Se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc è associata la categoria d’uso C2 (uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria)
- Se il consumo annuo è compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d’uso C3 (uso riscaldamento+cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria)
- Se il consumo annuo è superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d’uso C1 (uso riscaldamento)
- Se il PdR rientra invece nelle categorie C4 (uso condizionamento) o C5 (uso condizionamento+riscaldamento), il cliente finale è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini di richiedere l’applicazione del corretto profilo. Se il PdR pur consumando più di 5.000 Smc/anno rientra nelle categorie C2 o C3 , il cliente finale è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini di richiedere l’applicazione del corretto profilo. Tale dichiarazione ha validità 2 anni e va quindi periodicamente rinnovata e inviata al proprio venditore che la farà pervenire al distributore.
Per i PdR con uso TECNOLOGICO, ovvero i punti di riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali, il distributore assegnerà di default la categoria d’uso T2 (uso tecnologico+riscaldamento) e la classe di prelievo 3 (5 giorni la settimana esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).
L’Autorità ha stabilito che in taluni i casi i titolari dei Punti di Riconsegna, possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello loro assegnato attraverso l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla propria società di vendita (la notifica all’Acquirente Unico avverrà sia per i PdR ad uso TECNOLOGICO sia per i PdR ad uso CIVILE entro il 10 giugno di ogni anno).
Tabella 1 Categorie d’uso del gas
Codice | Descrizione | Consumo annuo | Componente termica |
---|---|---|---|
C1 | C1 Riscaldamento | > 5.000 Sm3 | SI |
C2 | C2 Uso cottura ci e/o produzione di acqua calda sanitaria | < 500 Sm3 | NO |
C3 | C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria | > 500 Sm3 <5.000 Sm3 | SI |
C4 | C4 Uso condizionamento | NO | |
C5 | C5 Uso condizionamento + riscaldamento | SI | |
T1 | T1 Uso tecnologico (artigianale industriale) | NO | |
T2 | T2 Uso tecnologico + riscaldamento | SI |
Tabella 2 Classi di prelievo – Allegato A deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del 31/5/2012
Codice | Giorni settimanali di prelievo | Note |
---|---|---|
1 | 7 giorni | |
2 | 6 giorni | (escluse domeniche e festività nazionali) |
3 | 5 giorni (T1 e T2) | (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
Bonus
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Bonus Sociale
1. BONUS EE
a) BONUS PER DISAGIO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente a chi ne ha diritto, senza che questi debba presentare domanda.
Chi ne ha diritto?
Per l’anno 2023, possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per una sola abitazione, indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza condizione e che appartengano ad una delle seguenti classi di agevolazione:
- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9530 euro;
- nucleo familiare con più di 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- -bis definita come “DSU aventi nuclei con 20.000 < ISEE<= 30.000, con 4 o più figli, a carico (classe introdotta dal decreto 30 marzo 2023 n. 34 a partire dal secondo trimestre 2023 fino al 31/12/2023)
- nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro.
- nucleo familiare con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro e non superiore a 15.000 euro
Ogni nucleo familiare, in presenza dei requisiti, può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.
Avranno diritto ad accedere al bonus sociale anche i soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza nonostante superino la soglia ISEE di 8.265 euro (come previsto ai sensi della Segnalazione ARERA n.280/2019/I/COM).
Come chiederlo?
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
b) BONUS PER DISAGIO FISICO (GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE)
Chi ne ha diritto?
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per vivere.
Come chiederlo?
Per accedere al bonus si deve compilare la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF).
Per farlo, si devono compilare gli appositi moduli reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).
Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.
Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
2. BONUS GAS
Che cos’è?
Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.
Chi ne ha diritto?
Per l’anno 2023, possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura gas, per una sola abitazione, indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza condizione e che appartengano ad una delle seguenti classi di agevolazione:
- nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9530 euro;
- nucleo familiare con più di 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
- -bis definita come “DSU aventi nuclei con 20.000 < ISEE<= 30.000, con 4 o più figli, a carico (classe introdotta dal decreto 30 marzo 2023 n. 34 a partire dal secondo trimestre 2023 fino al 31/12/2023)
- nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro.
- nucleo familiare con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro e non superiore a 15.000 euro
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).
Come richiederlo
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.
Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
Comunicazione E-Distribuzione
Vi informiamo che E-Distribuzione, al fine di migliorare il servizio reso ai clienti collegati alla propria rete di distribuzione, ha implementato nuovi servizi utilizzando strumenti innovativi, che consentono di:
- ricevere informazioni in tempo reale sullo stato di alimentazione della propria fornitura
- seguire l’evoluzione di guasti già segnalati
- conoscere in anticipo le interruzioni programmate, comprese quelle in applicazione del Piano Emergenza Sicurezza Sistema Elettrico (PESSE)
I nuovi servizi, che si affiancano a quello in atto per la segnalazione guasti (raggiungibile come noto tramite il Numero Verde 803.500), sono:
- Short Message Service (SMS) – a cui si accede inviando un sms al numero dedicato 320.2041500, contenente il codice POD della fornitura di cui si desidera avere informazioni. Il servizio è gratuito e il costo di invio del SMS è legato al piano tariffario del gestore di telefonia mobile dell’utilizzatore
- Applicazione dedicata per device mobili (APP) – a cui si accede scaricando dagli app-store l’applicazione gratuita GUAST E-DISTRIBUZIONE, disponibile per piattaforma iOs e Android
- Per conoscere eventuali interruzioni programmate del servizio elettrico e l’applicazione specifica del piano visitare il sito di E-Distribuzione
Comunicazione sulla morosità dei clienti
Comunicazione sulla morosità ai clienti finali
Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.
In particolare, il Fornitore procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, e provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.
Modalità per la costituzione in mora del cliente finale.
Il Fornitore è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere indicati:
- il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato (data emissione o data invio della costituzione di messa in mora) e le previsioni regolatorie relative ai termini che l’esercente la vendita deve rispettare;
- il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
- le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
- che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dall’emissione della raccomandata. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, il fornitore richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.
Tempi per la sospensione della fornitura
Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.
Indennizzi Automatici
In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
- 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora.
- 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora Duferco Energia non sia in grado di documentare la data di invio;
c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico verrà corrisposto al cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile.
Imposte ed accise
Indennizzi automatici e Livello Qualità Commerciale
In ottemperanza all’Art. 37 dell’ Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i., si rendono disponibili i livelli di qualità raggiunti nell’anno 2021.
Livello Qualità Commerciale 2022
Indicatore | Standard specifici | Standard generali |
Tempo di emissione della bolletta sintetica di periodo | 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato | |
Tempo di emissione della bolletta di chiusura | 40 giorni dal giorno della cessazione della fornitura se la bolletta è elettronica, 34 giorni dalla cessazione della fornitura se la fattura è cartacea | |
Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi | <= 0,50 (se GAS) <= 0,75 (se Energia Elettrica) |
Misure adottate dall'ARERA per le popolazioni colpite da eventi sismici a decorrere dal 2016
NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2023)
Con la delibera 2/2023/R/com di Arera, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni tariffarie nei confronti di:
- forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16;
- titolari di utenze relative a immobili inagibili localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio,che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2022)
A seguito della pubblicazione della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022), è stato nuovamente modificato il quadro normativo a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), negli anni 2016 e 2017. In particolare, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le seguenti agevolazioni:
- esenzioni previste a favore di utenze e forniture site nelle “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018;
- agevolazioni previste a favore dei titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
I venditori di energia continueranno a riconoscere in bolletta, nell’ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni per i clienti e gli utenti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021, in conformità a quanto disciplinato dalla delibera 111/2021/R/com.
L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha recepito queste nuove misure con del. 34/2022/R/com, raggiungibile al sito Arera.
NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2021)
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas già emesse o da emettere e l’applicazione di specifiche riduzioni tariffarie per i Comuni colpiti dal sisma così come individuati nelle Delibere252/17 del18/04/2017, 810/2016/R/com del 28/12/2016 e s.m.i.
BENEFICIARI AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI
- Clienti titolari di almeno un contratto di fornitura attiva alla data del sisma nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e 2-bis del decreto legge 189/16, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
- Clienti alloggiati in SAE E MAPRE ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
BENEFICIARI NON AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI
Le disposizioni possono applicarsi, su richiesta del soggetto interessato:
- Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto ai singoli Clienti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
- Al soggetto che , a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, abbia subito gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
- Alle utenze site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e le utenze e le forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, su richiesta dell’utente che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
PORTABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
I beneficiari non automatici delle agevolazioni, ai fini del riconoscimento delle stesse, entro 36 mesi dalla data dell’evento sismico, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
a) copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
d) eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
e) l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia 29 diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
La documentazione sopra indicata (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento e, qualora siano necessarie, schede di inagibilità o perizia asseverata), e/o eventuale diverso indirizzo ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura originario, dovrà essere restituita:
Duferco Energia SpA – via Paolo Imperiale, 4 – 16126 Genova
TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni della Del. 252/2017/R/com e s.m.i. sono riconosciute, salvo eccezioni, fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio) per tutti i beneficiari automatici e/o non automatici che abbiano presentato apposita istanza.
RIPRESA FATTURAZIONE
L’esercente la vendita che: a) abbia sospeso l’emissione delle fatture provvede all’emissione di un’unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento; b) non abbia sospeso l’emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al cliente finale.
La ripresa della fatturazione e conseguente emissione di fattura unica o di conguaglio avverrà entro il 30 giugno 2021, fermo restando i pagamenti già effettuati dai clienti/utenti finali alla data del 15 agosto 2020.
CRITERI DI RATEIZZAZIONE
Il totale della fattura unica o di conguaglio emessa alla ripresa della fatturazione, se superiore a 50 €, sarà rateizzato automaticamente, senza interessi, per un periodo massimo di 36 mesi (con rata minima di 20 €).
È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.
Popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio
Anche per queste popolazioni è stata prevista la possibilità di beneficiare delle medesime agevolazioni sopra citate, ai sensi, tra le altre, delle delibere 587/2018/R/com e 429/2020/R/com. A tal scopo i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’esercente la vendita entro il 31 dicembre 2020 apposita istanza, fornendo i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’unità immobiliare in cui è sita l’utenza ovvero la fornitura da agevolare è la casa di residenza;
b) autocertificazione di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
c) autocertificazione in cui si dichiara che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura/utenza, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
d) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni, per i clienti che non beneficiano di un riconoscimento automatico, sono disponibili in fondo alla presente comunicazione.
Modulistica Casamicciola Terme Lacco Ameno Forio
Modulistica_Comuni all. 1,2,2bis D.L.189-16
Si rendono disponibili alcuni chiarimenti pubblicati dall’Autorità per Energia Reti e Ambiente. Tra questi si evidenzia in particolare il seguente:
Al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti, anche alla luce delle attuali misure di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria che limitano la possibilità di spostamento, si possono ritenere ammissibili le istanze che allegano le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio attestante l’inagibilità dell’abitazione, anche senza la trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e all’INPS, corredate tuttavia dell’ordinanza comunale di inagibilità ovvero di documentazione similare?
In relazione alle modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche, si precisa che al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti e in considerazione delle novità in materia di semplificazione procedimentale introdotte dal recente decreto-legge 76/20, potranno essere ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del beneficio, anche le eventuali istanze di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com corredate dell’ordinanza comunale di inagibilità o di idonea documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale, purché tali documenti confermino ed accertino il nesso causale tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e l’evento sismico.
L’Autorità, con la delibera 111/2021/R/COM, ha modificato la disciplina delle agevolazioni previste per le popolazioni colpite da sisma.
Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia le agevolazioni definite nella delibera dell’Autorità 252/2017/R/com sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per le seguenti categorie:
a) titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
b) titolari di utenze e forniture site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, nelle more di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni, tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione”;
c) titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.
Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio le agevolazioni disposte all’articolo 1 della delibera 429/2019/R/com sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.
Modalità di riconoscimento delle agevolazioni per titolari di utenze/forniture inagibili
I titolari di utenze/forniture inagibili, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 30 giugno 2021, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
b) autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
Gli esercenti la vendita sono tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine del 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In tali casi, gli esercenti la vendita dovranno contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile.
Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle agevolazioni ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la vendita, che provvede a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’applicazione della disciplina.
Emissione delle fatture di conguaglio
Per tutte le casistiche le fatture di conguaglio saranno emesse entro il 31 dicembre 2021.
Modalità di rateizzazione degli importi per tutte le utenze
Per le popolazioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia il periodo di rateizzazione degli importi sospesi viene aumentato a 120 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della fattura di conguaglio.
Disposizioni relative alla fatturazione
Gli esercenti la vendita che abbiano già emesso la fattura di conguaglio sono tenuti a:
a) sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura medesima, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione di una nuova fattura di conguaglio ricalcolata e rateizzata secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
b) non procedere all’applicazione della disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento (disciplina della morosità) relativamente ad eventuali rate non pagate di cui alla precedente lettera a).
I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni sono disponibili in fondo alla presente comunicazione e devono essere inviati al fornitore entro il 30 giugno 2021.
Misure a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione a partire dal 1 maggio 2023
Ultimi aggiornamenti sulle misure a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia del 1 maggio 2023 (delibera 390/2023/R/com).
Con la delibera 390 del 3 agosto 2023, Arera ha prorogato il periodo di sospensione dei termini di pagamento fino al 31 ottobre 2023.
La proroga avverrà su richiesta del cliente titolare delle utenze e forniture asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1 maggio 2023.
Per ottenere il riconoscimento della proroga della sospensione dei termini di pagamento, i soggetti beneficiari titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto legge 61/23 e attive alla data del 1 maggio 2023, devono trasmettere al fornitore la richiesta di proroga di sospensione dei termini di pagamento, entro il 31 agosto 2023, utilizzando i seguenti canali di contatto:
- via mail a: clienti@dufercoenergia.com
- o via PEC a: clienti.dufercoenergia@pec.duferco.it
Per i clienti Condomini utilizzare i seguenti recapiti:
- via mail a: serviziocondomini@dufercoenergia.com
- via PEC a: serviziocondomini@pec.duferco.it
La richiesta deve contenere i seguenti documenti:
- a) autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00), attestante che l’utenza o fornitura è relativa ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
- b) elementi identificativi del contratto, (nome cognome dell’intestatario, codice fiscale/PIVA, POD/PdR, tipologia del contratto (energia elettrica e/o gas naturale), elativo all’utenza o fornitura asservita all’abitazione e/o sede di cui alla precedente lettera a).
Per consentirci una gestione tempestiva della richiesta, chiediamo di indicare come oggetto della mail “richiesta proroga alluvione Emilia 2023”
Si informa che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto-legge 1 giugno 2023 n. 61” Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.
Piano di Emergenza Gas
Per informazioni sul piano di emergenza gas, visita il sito del ministero.
Procedura ripristino contratti non richiesti
Duferco Energia ha scelto volontariamente di aderire alla procedura di ripristino nei casi di accoglimento dei reclami per mancato rispetto delle misure preventive per evitare contratti ed attivazioni non richieste di forniture di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 228/2017/R/com.
Pubblicazione Fuel Mix Italia
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | |||||
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Fonti primarie utilizzate | 2021* (%) | 2022** (%) | 2021* (%) | 2022** (%) | ||
Fonti rinnovabili | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | 42,80% | 36,84% | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | 15,15% | 16,22% |
Carbone | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | 5,03% | 9,43% | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | 12,10% | 16,15% |
Gas naturale | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | 48,01% | 46,92% | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | 60,38% | 56,74% |
Prodotti petroliferi | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | 0,89% | 2,01% | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | 1,31% | 2,48% |
Nucleare | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | 0% | 0% | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | 6,55% | 2,53% |
Altre fonti | Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | 3,27% | 4,80% | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | 4,50% | 5,88% |
*dato consuntivo
**dato pre-consuntivo
COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE DI COMBUSTIBILI
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Servizio Conciliazione dell’Autorità
Dal 01/01/2017 è attivo il Servizio Conciliazione dell’Autorità, una procedura online e completamente gratuita che consente al Cliente di risolvere, di fronte ad un soggetto terzo, le eventuali problematiche insorte con il proprio Operatore e ritenute non risolte attraverso la trattazione del primo reclamo.
L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.
I clienti domestici possono fare riferimento altresì all’elenco degli organismi ADR di cui articolo 141 decies del Codice del consumo.
Servizio di Tutela Gas
Il servizio di tutela Gas
Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall’Autorità. Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di seguito descritte.
Il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall’Autorità.
Il servizio di tutela è destinato ai clienti gas domestici e condominio uso domestico fino a 200.000 Smc/anno.
Condizioni economiche di fornitura
Le condizioni economiche di fornitura che l’esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso;
- componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso;
- componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
- componente relativa al servizio di trasporto;
- componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela;
- componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
- componente relativa agli oneri aggiuntivi.
L’ammontare del deposito cauzionale applicato dall’esercente la vendita con riferimento al servizio di tutela, è determinato secondo i livelli di cui: a) alla Tabella 6 del TIVG (Testo integrato della vendita al dettaglio di gas naturale), per i punti di riconsegna domestici nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale; b) alla Tabella 7 del TIVG, in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).
Gli ammontari del deposito cauzionale di cui alla lettera b) sono raddoppiati qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il cliente finale non abbia pagato il deposito di cui alla lettera b) e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura. Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale l’esercente la vendita può chiedere all’impresa di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG.
a) Componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso
La componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso CMEM,m è fissata, in ciascun mese, pari alla media mensile del prezzo PSV, determinato come segue: i. se il giorno di riferimento (giorno G) è un giorno lavorativo, la media dei prezzi bid e offer “Day-Ahead”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; ii. se il giorno di riferimento (giorno G) ricade in un fine settimana o in una festività, la media dei prezzi bid e offer “Weekend”, pubblicati da ICIS Heren nel report ESGM (European Spot Gas Markets) all’interno della sezione “PSV Price Assessment”, nel giorno lavorativo antecedente il giorno di riferimento, espressi in €/MWh; iii. i giorni lavorativi e le festività sono individuati in base alla metodologia di assessment di ICIS Heren. La componente CMEM,m è espressa in euro/GJ applicando un fattore di conversione pari a 1/3,6 (euro/GJ)/(euro/MWh).
Il livello della componente CMEM,m è pubblicato sul sito internet dell’Autorità entro il secondo giorno lavorativo dall’inizio del mese successivo al mese di riferimento.
b) Componente relativa ai costi delle attività connesse all’approvvigionamento all’ingrosso
La componente CCR a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all’ingrosso, compreso il relativo rischio, espressa in euro/GJ, è pari ai valori di cui alla Tabella 9. 6bis.2
c) Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio
La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD assume i valori di cui alla Tabella 1.
d) Componente relativa al servizio di trasporto
Il valore della componente QTt relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, è determinato con deliberazione dell’Autorità in conformità ai criteri definiti al comma 8.2 ed è pari al valore di cui alla Tabella 5. 8.2
e) Componente per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela
La componente GRAD per la gradualità nell’applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, espressa in centesimi di euro/Smc, è pari ai valori indicati nella Tabella 10, con riferimento agli anni termici 2013- 2014, 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017. 8bis.2
La componente CPR a copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, espressa in centesimi di euro/Smc, è pari ai valori indicati nella Tabella 11.
f) Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione
Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione corrispondono alle rispettive componenti fissate dall’Autorità ai sensi della RTDG.
g) Componente relativa agli oneri aggiuntivi
I valori della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA e dei singoli elementi che la compongono sono indicati nella Tabella 2.
I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro. I corrispettivi derivanti dall’applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente.
Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque). 12.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nella RTDG. In caso di corrispettivi articolati in aliquote differenziate per scaglione di consumo, al volume espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente. successivo a quello di cui alla lettera c).