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Trovi in quest’area tutti i documenti scaricabili e i link relativi al mercato energetico italiano e alle normative del settore.
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Duferco Energia SpA, seguendo le direttive della Delibera ARERA 75/2020 comunica che nei confronti dei clienti residenti comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo’, che costituiscono le originarie zone rosse, ha adottato le seguenti azioni:
Al link di seguito il testo completo della Delibera 75/2020 -Sospensione delle Bollette per i comuni ex-zona rossa
Dal 01/01/2017 è attivo il Servizio Conciliazione dell’Autorità, una procedura online e completamente gratuita che consente al Cliente di risolvere, di fronte ad un soggetto terzo, le eventuali problematiche insorte con il proprio Operatore e ritenute non risolte attraverso la trattazione del primo reclamo.
L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.conciliazione.energia.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.
I clienti domestici possono fare riferimento altresì all’elenco degli organismi ADR di cui articolo 141 decies del Codice del consumo.
Gentile cliente, come da Delibera 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” , modificata dalla Deliberazione 06 Giugno 2014 261/2014/R/gas, sono state apportate alcune piccole modifiche alla procedura di attivazione della fornitura A40.
In particolare le modifiche riguardano gli allegati da fornire ai clienti finali. Nella sezione Modulistica puoi scaricare le Linee Guida CIG 11 e il Modulo F40.
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti | |||
Fonti primarie utilizzate | 2018 (%) | 2019 (%) | 2018 (%) | 2019 (%) |
Fonti rinnovabili | 40,80% | 41,51% | 7,63% | 6,06% |
Carbone | 12,34% | 8,52% | 19,47% | 13,92% |
Gas naturale | 39,19% | 42,86% | 60,26% | 68,11% |
Prodotti petroliferi | 0,53% | 0,51% | 0,84% | 0,82% |
Nucleare | 4,14% | 3,50% | 7,16% | 6,14% |
Altre fonti | 3,00% | 3,10% | 4,64% | 4,95% |
COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE DI COMBUSTIBILI
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2018 e nel 2019, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.
Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.
Energia Elettrica
Che cos’è il bonus elettrico? Chi ne ha diritto?
È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose.
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di energia elettrica appartenenti:
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
è inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente https://www.arera.it/it/bonus_sociale.htm o chiamare il numero verde 800.166.654.
Gas
Che cos’è il bonus gas? Chi ne ha diritto?
È uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e alle famiglie numerose.
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale appartenenti:
Dove si presenta la domanda?
La domanda va presentata presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonché la documentazione relativa all’ISEE.
E’ inoltre necessario avere a disposizione alcune informazioni reperibili in bolletta o nel contratto di fornitura:
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm o chiamare il numero verde 800.166.654.
Vi informiamo che E-Distribuzione, al fine di migliorare il servizio reso ai clienti collegati alla propria rete di distribuzione, ha implementato nuovi servizi utilizzando strumenti innovativi, che consentono di:
I nuovi servizi, che si affiancano a quello in atto per la segnalazione guasti (raggiungibile come noto tramite il Numero Verde 803.500), sono:
Modalità per la costituzione in mora del cliente finale.
L’esercente la vendita è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere indicati:
a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato (data emissione o data invio della costituzione di messa in mora) e le previsioni regolatorie relative ai termini che l’esercente la vendita deve rispettare;
b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
c) le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa.
Tempistiche per la costituzione in mora del cliente finale.
Il termine indicato nella lettera di costituzione di messa in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, può essere alternativamente:
Il termine decorso il quale l’utente del servizio di distribuzione può inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non può essere superiore a 3 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per l’esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 5 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 20 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 3 giorni lavorativi.
Tempistiche ridotte nel caso in cui la costituzione in mora del cliente finale avvenga entro 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione.
Il termine indicato nella lettera di costituzione di messa in mora, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, può essere alternativamente:
al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata;
c) 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione.
Il termine decorso il quale l’utente del servizio di distribuzione può inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può essere inferiore a 2 giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza del termine previsto per il pagamento.
Qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, il termine per la consegna al vettore postale non può essere superiore a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per l’esercente la vendita di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.
Indennizzi automatici previsti per il mancato rispetto della disciplina.
L’esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio;
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.
L’esercente la vendita corrisponde al cliente finale l’indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura.
Duferco Energia ha scelto volontariamente di aderire alla procedura di ripristino nei casi di contratti ed attivazioni non richieste di forniture di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 228/2017/R/com.
Con la Delibera n. 229/2012/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito nuovi profili di prelievo, definiti secondo le seguenti indicazioni:
Per i PdR CIVILI, ovvero tutti i PdR che utilizzano il gas naturale per uno o più dei seguenti scopi: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento:
Per i PdR con uso TECNOLOGICO, ovvero i punti di riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali, il distributore assegnerà di default la categoria d’uso T2 (uso tecnologico+riscaldamento) e la classe di prelievo 3 (5 giorni la settimana esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).
L’Autorità ha stabilito che in taluni i casi i titolari dei Punti di Riconsegna, possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello loro assegnato attraverso l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla propria società di vendita (la notifica al Distributore avverrà per i PdR con uso TECNOLOGICO nel corso del mese di Giugno, per i PdR uso CIVILE nel corso del mese di Agosto di ogni anno).
Tabella 1 Categorie d’uso del gas
Codice | Descrizione | Consumo annuo | Componente termica |
C1 | C1 Riscaldamento | > 5.000 Sm3 | SI |
C2 | C2 Uso cottura ci e/o produzione di acqua calda sanitaria | < 500 Sm3 | NO |
C3 | C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria | > 500 Sm3 <5.000 Sm3 | SI |
C4 | C4 Uso condizionamento | NO | |
C5 | C5 Uso condizionamento + riscaldamento | SI | |
T1 | T1 Uso tecnologico (artigianale industriale) | NO | |
T2 | T2 Uso tecnologico + riscaldamento | SI |
Tabella 2 Classi di prelievo – Allegato A deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del 31/5/2012
Codice | Giorni settimanali di prelievo | Note |
1 | 7 giorni | |
2 | 6 giorni | (escluse domeniche e festività nazionali) |
3 | 5 giorni (T1 e T2) | (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali) |
A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas già emesse o da emettere e l’applicazione di specifiche riduzioni tariffarie per i Comuni colpiti dal sisma così come individuati nelle Delibere252/17 del18/04/2017, 810/2016/R/com del 28/12/2016 e s.m.i.
Di seguito vengono riportati i Clienti beneficiari delle agevolazioni.
BENEFICIARI AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI
1) Clienti titolari di almeno un contratto di fornitura attiva alla data del sisma nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e 2-bis del decreto legge 189/16, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
2) Clienti alloggiati in SAE E MAPRE ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.
BENEFICIARI NON AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI
Le disposizioni possono applicarsi, su richiesta del soggetto interessato:
PORTABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE
Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
I beneficiari non automatici delle agevolazioni, ai fini del riconoscimento delle stesse, entro 36 mesi dalla data dell’evento sismico, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
a) copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
d) eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
e) l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia 29 diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
La documentazione sopra indicata (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento e, qualora siano necessarie, schede di inagibilità o perizia asseverata), e/o eventuale diverso indirizzo ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura originario, dovrà essere restituita:
Duferco Energia SpA – via Paolo Imperiale, 4 – 16126 Genova
TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI
Le agevolazioni della Del. 252/2017/R/com e s.m.i. sono riconosciute, salvo eccezioni, fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio) per tutti i beneficiari automatici e/o non automatici che abbiano presentato apposita istanza.
RIPRESA FATTURAZIONE
L’esercente la vendita che: a) abbia sospeso l’emissione delle fatture provvede all’emissione di un’unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento; b) non abbia sospeso l’emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al cliente finale.
La ripresa della fatturazione e conseguente emissione di fattura unica o di conguaglio avverrà entro il 30 giugno 2021, fermo restando i pagamenti già effettuati dai clienti/utenti finali alla data del 15 agosto 2020.
CRITERI DI RATEIZZAZIONE
Il totale della fattura unica o di conguaglio emessa alla ripresa della fatturazione, se superiore a 50 €, sarà rateizzato automaticamente, senza interessi, per un periodo massimo di 36 mesi (con rata minima di 20 €).
È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.
Popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio
Anche per queste popolazioni è stata prevista la possibilità di beneficiare delle medesime agevolazioni sopra citate, ai sensi, tra le altre, delle delibere 587/2018/R/com e 429/2020/R/com. A tal scopo i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’esercente la vendita entro il 31 dicembre 2020 apposita istanza, fornendo i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’unità immobiliare in cui è sita l’utenza ovvero la fornitura da agevolare è la casa di residenza;
b) autocertificazione di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
c) autocertificazione in cui si dichiara che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura/utenza, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);
d) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni, per i clienti che non beneficiano di un riconoscimento automatico, sono disponibili in fondo alla presente comunicazione.
Modulistica Casamicciola Terme Lacco Ameno Forio
Modulistica_Comuni all. 1,2,2bis D.L.189-16
Si rendono disponibili al seguente link alcuni chiarimenti pubblicati dall’Autorità per Energia Reti e Ambiente. Tra questi si evidenzia in particolare il seguente:
Al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti, anche alla luce delle attuali misure di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria che limitano la possibilità di spostamento, si possono ritenere ammissibili le istanze che allegano le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio attestante l’inagibilità dell’abitazione, anche senza la trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e all’INPS, corredate tuttavia dell’ordinanza comunale di inagibilità ovvero di documentazione similare?
In relazione alle modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche, si precisa che al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti e in considerazione delle novità in materia di semplificazione procedimentale introdotte dal recente decreto-legge 76/20, potranno essere ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del beneficio, anche le eventuali istanze di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com corredate dell’ordinanza comunale di inagibilità o di idonea documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale, purché tali documenti confermino ed accertino il nesso causale tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e l’evento sismico.
In ottemperanza all’Art. 37 dell’ Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i., si rendono disponibili i livelli di qualità raggiunti nell’anno 2019.