DOCUMENTI UTILI

Trovi in quest’area tutti i documenti scaricabili e i link relativi al mercato energetico italiano e alle normative del settore.

invisibile
Accertamenti sicurezza post contatore

Gentile cliente, come da Delibera 06 febbraio 2014 40/2014/R/gas “Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas” , modificata dalla Deliberazione 06 Giugno 2014 261/2014/R/gas, sono state apportate alcune piccole modifiche alla procedura di attivazione della fornitura A40.
In particolare le modifiche riguardano gli allegati da fornire ai clienti finali. Di seguito sono riportati i documenti “Linee guida CIG 11” e “Allegato informativo per richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore (Modulo F40)”:

Assicurazione Clienti Finali

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

  • i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
  • i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it.

Polizza Utente Finale Gas
Modulo Denuncia Sinistri

Assegnazione del profilo di prelievo standard ai punti di riconsegna
Con la Delibera n. 229/2012/R/gas l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha stabilito nuovi profili di prelievo, definiti secondo le seguenti indicazioni:

Per i PdR CIVILI, ovvero tutti i PdR che utilizzano il gas naturale per uno o più dei seguenti scopi: riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento:

  • Se il consumo annuo è inferiore a 500 Smc è associata la categoria d’uso C2 (uso cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria)
  • Se il consumo annuo è compreso tra 500 e 5.000 Smc è associata la categoria d’uso C3 (uso riscaldamento+cottura cibi e/o produzione acqua calda sanitaria)
  • Se il consumo annuo è superiore a 5.000 Smc è associata la categoria d’uso C1 (uso riscaldamento)
  • Se il PdR rientra invece nelle categorie C4 (uso condizionamento) o C5 (uso condizionamento+riscaldamento), il cliente finale è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini di richiedere l’applicazione del corretto profilo. Se il PdR pur consumando più di 5.000 Smc/anno rientra nelle categorie C2 o C3 , il cliente finale è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini di richiedere l’applicazione del corretto profilo. Tale dichiarazione ha validità 2 anni e va quindi periodicamente rinnovata e inviata al proprio venditore che la farà pervenire al distributore.

Per i PdR con uso TECNOLOGICO, ovvero i punti di riconsegna della rete di distribuzione che utilizzano il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali, il distributore assegnerà di default la categoria d’uso T2 (uso tecnologico+riscaldamento) e la classe di prelievo 3 (5 giorni la settimana esclusi sabati, domeniche e festività nazionali).

L’Autorità ha stabilito che in taluni i casi i titolari dei Punti di Riconsegna, possono attestare un utilizzo del gas diverso da quello loro assegnato attraverso l’invio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla propria società di vendita (la notifica all’Acquirente Unico avverrà sia per i PdR ad uso TECNOLOGICO sia per i PdR ad uso CIVILE entro il 10 giugno di ogni anno).

Tabella 1 Categorie d’uso del gas

Codice Descrizione Consumo annuo Componente termica
C1 C1 Riscaldamento > 5.000 Sm3 SI
C2 C2 Uso cottura ci e/o produzione di acqua calda sanitaria < 500 Sm3 NO
C3 C3 Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria > 500 Sm3 <5.000 Sm3 SI
C4 C4 Uso condizionamento NO
C5 C5 Uso condizionamento + riscaldamento SI
T1 T1 Uso tecnologico (artigianale industriale) NO
T2 T2 Uso tecnologico + riscaldamento SI

 

Tabella 2 Classi di prelievo – Allegato A deliberazione AEEG 229/2012/R/GAS del 31/5/2012

Codice Giorni settimanali di prelievo Note
1 7 giorni
2 6 giorni (escluse domeniche e festività nazionali)
3 5 giorni (T1 e T2) (esclusi sabati, domeniche e festività nazionali)

MODELLO1 Uso Civile

MODELLO 2 Uso Tecnologico

Bonus

invisibile
Bonus Sociale
1. BONUS EE

a) BONUS PER DISAGIO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 2021 i bonus per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente a chi ne ha diritto, senza che questi debba presentare domanda.

Chi ne ha diritto?

Per l’anno 2023, possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per una sola abitazione, indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza condizione e che appartengano ad una delle seguenti classi di agevolazione:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9530 euro;
  • nucleo familiare con più di 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • -bis definita come “DSU aventi nuclei con 20.000 < ISEE<= 30.000, con 4 o più figli, a carico (classe introdotta dal decreto 30 marzo 2023 n. 34 a partire dal secondo trimestre 2023 fino al 31/12/2023)
  • nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro.
  • nucleo familiare con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro e non superiore a 15.000 euro

Ogni nucleo familiare, in presenza dei requisiti, può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

Avranno diritto ad accedere al bonus sociale anche i soggetti aventi diritto al reddito di cittadinanza nonostante superino la soglia ISEE di 8.265 euro (come previsto ai sensi della Segnalazione ARERA n.280/2019/I/COM).

Come chiederlo?

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

b) BONUS PER DISAGIO FISICO (GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE)

Chi ne ha diritto?

Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per vivere.

Come chiederlo?

Per accedere al bonus si deve compilare la domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato (come in CAF).

Per farlo, si devono compilare gli appositi moduli reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette).

Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.

Per maggiori informazioni visita il sito dedicato dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

2. BONUS GAS

Che cos’è?

Da dicembre 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale gas” (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.

Chi ne ha diritto?

Per l’anno 2023, possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura gas, per una sola abitazione, indipendentemente dal fatto che tali nuclei siano o meno percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza condizione e che appartengano ad una delle seguenti classi di agevolazione:

  • nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 9530 euro;
  • nucleo familiare con più di 4 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • -bis definita come “DSU aventi nuclei con 20.000 < ISEE<= 30.000, con 4 o più figli, a carico (classe introdotta dal decreto 30 marzo 2023 n. 34 a partire dal secondo trimestre 2023 fino al 31/12/2023)
  • nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro.
  • nucleo familiare con meno di 4 figli e con ISEE superiore a 9530 euro e non superiore a 15.000 euro

La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

Come richiederlo

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Per maggiori informazioni visita il sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Comunicazione E-Distribuzione

Vi informiamo che E-Distribuzione, al fine di migliorare il servizio reso ai clienti collegati alla propria rete di distribuzione, ha implementato nuovi servizi utilizzando strumenti innovativi, che consentono di:

  • ricevere informazioni in tempo reale sullo stato di alimentazione della propria fornitura
  • seguire l’evoluzione di guasti già segnalati
  • conoscere in anticipo le interruzioni programmate, comprese quelle in applicazione del Piano Emergenza Sicurezza Sistema Elettrico (PESSE)

I nuovi servizi, che si affiancano a quello in atto per la segnalazione guasti (raggiungibile come noto tramite il Numero Verde 803.500), sono:

  • Short Message Service (SMS) – a cui si accede inviando un sms al numero dedicato 320.2041500, contenente il codice POD della fornitura di cui si desidera avere informazioni. Il servizio è gratuito e il costo di invio del SMS è legato al piano tariffario del gestore di telefonia mobile dell’utilizzatore
  • Applicazione dedicata per device mobili (APP) – a cui si accede scaricando dagli app-store l’applicazione gratuita GUAST E-DISTRIBUZIONE, disponibile per piattaforma iOs e Android
  • Per conoscere eventuali interruzioni programmate del servizio elettrico e l’applicazione specifica del piano visitare il sito di E-Distribuzione
Comunicazione sulla morosità dei clienti

Comunicazione sulla morosità ai clienti finali

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, il Fornitore darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.
In particolare, il Fornitore procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, e provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell’ARERA sopra citate.

Modalità per la costituzione in mora del cliente finale.

Il Fornitore è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere indicati:

  1. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data a partire dalla quale tale termine è calcolato (data emissione o data invio della costituzione di messa in mora) e le previsioni regolatorie relative ai termini che l’esercente la vendita deve rispettare;
  2. il termine decorso il quale, in costanza di mora, l’utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all’impresa di distribuzione la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità;
  3. le modalità con cui il cliente può comunicare l’avvenuto pagamento;
  4. che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa.

Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 20 (venti) giorni dall’emissione della raccomandata. Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, il fornitore richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.

Tempi per la sospensione della fornitura

Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell’85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento.
A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente.

Indennizzi Automatici

In caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) il Fornitore sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:

  1. 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora.
  2. 20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
    a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
    b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall’ARERA tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora Duferco Energia non sia in grado di documentare la data di invio;
    c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.

Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. L’indennizzo automatico verrà corrisposto al cliente direttamente o in occasione della prima fattura utile.

Indennizzi automatici e Livello Qualità Commerciale
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha previsto l’erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità. L’indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. Con Del. ARG/com 104/10 e s.m.i., l’ARERA ha inoltre stabilito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità di emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di “variazione unilaterale delle condizioni contrattuali”, comporta la corresponsione da parte del Fornitore al Cliente finale interessato, di indennizzi automatici pari rispettivamente a € 20 e € 30. Sono inoltre previsti ai sensi del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) degli ulteriori indennizzi per il caso di mancato rispetto della modalità di costituzione in mora e sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale: euro 30,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza in mancanza di previo invio della raccomandata di messa in mora; euro 20,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 14.2 delle condizioni generali di fornitura. Gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto degli standard di fatturazione, previsti dal Testo integrato della fatturazione (TIF) sono: a) 6 € nel caso in cui la bolletta sintetica di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi allo standard b) 6€ maggiorato di 2 € ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 €, raggiunto per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari oltre lo standard. Per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari rispetto allo standard, l’importo dell’indennizzo è di €40); per ritardi superiori ai 90 giorni solari rispetto allo standard, l’indennizzo è pari a 60 €. Gli indennizzi previsti per il mancato rispetto dei tempi di emissione delle fatture di chiusura sono: per un ritardo nell’emissione fino a 10 giorni oltre lo standard: 4€; per ritardi superiori ai 10 giorni e fino a 90 giorni, verrà corrisposto un indennizzo pari a 4€ a cui si sommeranno ulteriori 2 € ogni 10 giorni di ritardo fino ai 90 giorni, fino a un massimo di 22€ totali per ritardi oltre i 90 giorni.

Indennizzi TIQV

In ottemperanza all’Art. 37 dell’ Allegato A alla deliberazione 21 luglio 2016, 413/2016/R/com e s.m.i., si rendono disponibili i livelli di qualità raggiunti nell’anno 2023.

Livello Qualità Commerciale 2023

Indicatore Standard specifici Standard generali
Tempo di emissione della bolletta sintetica di periodo 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo fatturato
Tempo di emissione della bolletta di chiusura 40 giorni dal giorno della cessazione della fornitura se la bolletta è elettronica, 34 giorni dalla cessazione della fornitura se la fattura è cartacea
Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi <= 0,50 (se GAS)

<= 0,75 (se Energia Elettrica)

 

Informativa precauzioni di sicurezza contatori G4 e G6 con elettrovalvola

Precauzioni da adottare in caso di chiusura da remoto di elettrovalvola installata su PdR dotati di contatori G4 e G6 telegestiti con fornitura in bassa pressione di gas naturale (norma UNI/TS 11689)

L’elettrovalvola installata sui contatori G4 e G6 telegestiti permette al Distributore di effettuare da remoto le seguenti prestazioni:

– disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale,

– sospensione della fornitura su richiesta del cliente finale,

– sospensione della fornitura per morosità

L’utilizzo dell’elettrovalvola ha implicazioni sulla sicurezza del servizio di distribuzione del gas e sull’uso sicuro degli impianti di utenza. Per tali ragioni, il CIG (Comitato italiano gas) ha ritenuto necessario prevedere delle azioni preventive a cura del Cliente, per mitigare il rischio di situazioni anomalo. Si invitano i clienti richiedenti le prestazioni a seguire le azioni preventive previste dalla norma UNI TS/11689 descritte di seguito:

1) Disattivazione della fornitura o sospensione della fornitura su richiesta del cliente

Avvertenze di sicurezza

La fornitura gas sarà disattivata da remoto mediante chiusura dell’elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l’operazione per motivi tecnici). Il Distributore attuerà la chiusura da remoto e, in caso non sia fattibile, la fornitura rimarrà attiva sino all’esecuzione fisica dell’intervento sul posto. La chiusura dell’elettrovalvola determina l’interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzo (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l’intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi.

Di seguito si riportano alcune precauzioni che il cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni:

  • È necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
  • In caso di esecuzione di lavori sull’impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
  • Solo l’installatore abilitato ha titolo per modificare l’impianto di utenza o per installare/ disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
  • Qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzazione sarà comunque sempre necessario l’intervento di un installatore abilitato, che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo.

Nel caso in cui il possesso dell’immobile in questione passi (per esempio vendita dell’immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il cliente finale dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.

2) Sospensione della fornitura per morosità

Avvertenze di sicurezza

La fornitura gas sarà sospesa da remoto mediante chiusura dell’elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l’operazione per motivi tecnici). La chiusura dell’elettrovalvola determina l’interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzazione (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l’intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi. Di seguito si riportano alcune precauzioni che il cliente è tenuto ad adottare in queste situazioni:

  • È necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
  • In caso di esecuzione di lavori sull’impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
  • Solo l’installatore abilitato ha titolo per modificare l’impianto di utenza o per installare/ disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
  • Qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzo sarà sempre necessario l’intervento di un installatore abilitato che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo;
  • In caso di utilizzo di piani di cottura a gas sprovvisti del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST);
  • In caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l’apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontri la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell’apparecchio all’impianto di utenza gas.

Nel caso in cui il possesso dell’immobile in questione passi (per esempio vendita dell’immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il cliente finale dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.

Misure adottate dall'ARERA per le popolazioni colpite da eventi sismici a decorrere dal 2016
Novità 2023

Novità 2022

Novità 2021

NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2023)

Con la delibera 2/2023/R/com di Arera, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni tariffarie nei confronti di:

  • forniture site nelle zone rosse localizzate nel Centro Italia e in particolare, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2bis al decreto-legge 189/16;
  • titolari di utenze relative a immobili inagibili localizzate nel Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio,che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2022)

A seguito della pubblicazione della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022), è stato nuovamente modificato il quadro normativo a tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Centro Italia e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio (Ischia), negli anni 2016 e 2017. In particolare, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le seguenti agevolazioni:

  • esenzioni previste a favore di utenze e forniture site nelle “zone rosse”, istituite mediante apposita ordinanza sindacale emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data del 25 luglio 2018;
  • agevolazioni previste a favore dei titolari di utenze e forniture relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 abbiano dichiarato, ai sensi del d.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

I venditori di energia continueranno a riconoscere in bolletta, nell’ambito del normale ciclo di fatturazione, le agevolazioni per i clienti e gli utenti che ne avevano già beneficiato nel corso del 2021, in conformità a quanto disciplinato dalla delibera 111/2021/R/com.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha recepito queste nuove misure con del. 34/2022/R/com, raggiungibile al sito Arera.

NOVITA’ SULLE AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA (2021)

A seguito degli eventi sismici verificatisi il 24 Agosto 2016, il 26 Ottobre 2016 e il 18 Gennaio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha disposto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e gas già emesse o da emettere e l’applicazione di specifiche riduzioni tariffarie per i Comuni colpiti dal sisma così come individuati nelle Delibere252/17 del18/04/2017, 810/2016/R/com del 28/12/2016 e s.m.i.

BENEFICIARI AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI

  1. Clienti titolari di almeno un contratto di fornitura attiva alla data del sisma nei Comuni di cui agli Allegati 1 e 2 e 2-bis del decreto legge 189/16, ad eccezione delle forniture attive site nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.
  2. Clienti alloggiati in SAE E MAPRE ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture; site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.

BENEFICIARI NON AUTOMATICI DELLE AGEVOLAZIONI

Le disposizioni possono applicarsi, su richiesta del soggetto interessato:

  1. Nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto ai singoli Clienti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al DPR 445/2000, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti.
  2. Al soggetto che , a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, abbia subito gravi danni alla propria abitazione di residenza e sia pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;
  3. Alle utenze site nei MAP e destinate ai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi e le utenze e le forniture temporanee ad uso abitativo, quali ad esempio roulotte e camper, ad esclusione di quelle associate agli attrazionisti viaggianti, su richiesta dell’utente che abbia subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione e sia pertanto in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata;

PORTABILITA’ DELL’AGEVOLAZIONE

Ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del sisma. Il soggetto avente diritto ad agevolazione – automatica e non – che alla data del sisma era residente nell’unità immobiliare divenuta inagibile, ha diritto a usufruire dell’agevolazione anche relativamente all’unità immobiliare in cui ha stabilito la residenza/domicilio successivamente all’evento sismico, indipendentemente dalla Regione in cui quest’ultima sia ubicata.

COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE

I beneficiari non automatici delle agevolazioni, ai fini del riconoscimento delle stesse, entro 36 mesi dalla data dell’evento sismico, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale, di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

a) copia dell’atto di certificazione dell’Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/00, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;

b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);

c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);

d) eventuale autocertificazione che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;

e) l’autocertificazione di aver risieduto alla data indicata al precedente punto b) nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia 29 diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

La documentazione sopra indicata (dichiarazione, copia del documento di riconoscimento e, qualora siano necessarie, schede di inagibilità o perizia asseverata), e/o eventuale diverso indirizzo ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni relativamente al punto di fornitura originario, dovrà essere restituita:

Duferco Energia SpA – via Paolo Imperiale, 4 – 16126 Genova

clienti@dufercoenergia.com

TIPOLOGIA E DURATA DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni della Del. 252/2017/R/com e s.m.i. sono riconosciute, salvo eccezioni, fino al 31 dicembre 2020 a partire dalla data del sisma che ha causato l’inagibilità dell’immobile (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio) per tutti i beneficiari automatici e/o non automatici che abbiano presentato apposita istanza.

RIPRESA FATTURAZIONE

L’esercente la vendita che: a) abbia sospeso l’emissione delle fatture provvede all’emissione di un’unica fattura relativa agli importi non fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento; b) non abbia sospeso l’emissione delle fatture, sospendendone esclusivamente i termini di pagamento, provvede all’emissione di un’unica fattura di conguaglio degli importi fatturati che tenga conto delle agevolazioni previste dal presente provvedimento e degli importi eventualmente già pagati dal cliente finale o provvede, attraverso modalità alternative, all’accredito di tali importi al cliente finale.

La ripresa della fatturazione e conseguente emissione di fattura unica o di conguaglio avverrà entro il 30 giugno 2021, fermo restando i pagamenti già effettuati dai clienti/utenti finali alla data del 15 agosto 2020.

CRITERI DI RATEIZZAZIONE

Il totale della fattura unica o di conguaglio emessa alla ripresa della fatturazione, se superiore a 50 €, sarà rateizzato automaticamente, senza interessi, per un periodo massimo di 36 mesi (con rata minima di 20 €).

È fatta salva la facoltà per il cliente finale, previa apposita richiesta scritta o comunque documentabile, di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata.

Popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017 site nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio

Anche per queste popolazioni è stata prevista la possibilità di beneficiare delle medesime agevolazioni sopra citate, ai sensi, tra le altre, delle delibere 587/2018/R/com e 429/2020/R/com. A tal scopo i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’esercente la vendita entro il 31 dicembre 2020 apposita istanza, fornendo i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del testo unico di cui al d.P.R. 445/00, attestante che l’unità immobiliare in cui è sita l’utenza ovvero la fornitura da agevolare è la casa di residenza;

b) autocertificazione di aver risieduto alla data del 21 agosto 2017 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);

c) autocertificazione in cui si dichiara che, in relazione al punto di fornitura/utenza asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura/utenza, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);

d) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni, per i clienti che non beneficiano di un riconoscimento automatico, sono disponibili in fondo alla presente comunicazione.

Modulistica Casamicciola Terme Lacco Ameno Forio

Modulistica_Comuni all. 1,2,2bis D.L.189-16

Modulistica Nuove Attivazioni

Si rendono disponibili alcuni chiarimenti pubblicati dall’Autorità per Energia Reti e Ambiente. Tra questi si evidenzia in particolare il seguente:

Al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti, anche alla luce delle attuali misure di contenimento conseguenti all’emergenza sanitaria che limitano la possibilità di spostamento, si possono ritenere ammissibili le istanze che allegano le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio attestante l’inagibilità dell’abitazione, anche senza la trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate e all’INPS, corredate tuttavia dell’ordinanza comunale di inagibilità ovvero di documentazione similare?

In relazione alle modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche, si precisa che al fine di evitare eccessivi adempimenti agli utenti e in considerazione delle novità in materia di semplificazione procedimentale introdotte dal recente decreto-legge 76/20, potranno essere ritenute ammissibili, ai fini del riconoscimento del beneficio, anche le eventuali istanze di cui ai commi 3.1 e 3.2 della deliberazione 252/2017/R/com corredate dell’ordinanza comunale di inagibilità o di idonea documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale, purché tali documenti confermino ed accertino il nesso causale tra il danno subito dall’immobile, con conseguente inagibilità, e l’evento sismico.
L’Autorità, con la delibera 111/2021/R/COM, ha modificato la disciplina delle agevolazioni previste per le popolazioni colpite da sisma.

Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia le agevolazioni definite nella delibera dell’Autorità 252/2017/R/com sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per le seguenti categorie:

a) titolari di utenze e forniture localizzate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis al d.l. 189/16 che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato;
b) titolari di utenze e forniture site nelle SAE, ovvero nei MAPRE, nelle more di una più puntuale individuazione del termine di durata delle agevolazioni, tenuto conto del criterio temporale del “completamento della ricostruzione”;
c) titolari di utenze e forniture site in una zona rossa individuata mediante apposita ordinanza sindacale, emessa nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 25 luglio 2018.

Per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi in data 21 agosto 2017 nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio le agevolazioni disposte all’articolo 1 della delibera 429/2019/R/com sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze e forniture che dichiarino, entro il 30 aprile 2021, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l’inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda o la permanenza dello stato di inagibilità già dichiarato.

Modalità di riconoscimento delle agevolazioni per titolari di utenze/forniture inagibili

I titolari di utenze/forniture inagibili, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni medesime, entro il 30 giugno 2021, presentano all’esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, dell’avvenuta trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, della comunicazione attestante l’inagibilità dell’originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente ovvero dell’utente finale;
b) autocertificazione – solo per i soggetti beneficiari titolari di utenze/forniture ad uso domestico – che l’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) era la casa di residenza alla data degli eventi sismici;
c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato relativo all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).

Gli esercenti la vendita sono tenuti a considerare anche eventuali istanze pervenute successivamente al termine del 30 giugno 2021 e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2021. In tali casi, gli esercenti la vendita dovranno contabilizzare le agevolazioni spettanti, qualora sia stata già emessa la fattura di conguaglio, a partire dalla prima fattura utile.

Nel caso in cui l’agibilità dell’unità immobiliare sia ripristinata prima della scadenza del 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari della proroga delle agevolazioni ne danno comunicazione entro 30 (trenta) giorni all’esercente la vendita, che provvede a sospendere entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’applicazione della disciplina.

Emissione delle fatture di conguaglio

Per tutte le casistiche le fatture di conguaglio saranno emesse entro il 31 dicembre 2021.

Modalità di rateizzazione degli importi per tutte le utenze

Per le popolazioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia il periodo di rateizzazione degli importi sospesi viene aumentato a 120 mesi a decorrere dalla data di comunicazione della fattura di conguaglio.

Disposizioni relative alla fatturazione

Gli esercenti la vendita che abbiano già emesso la fattura di conguaglio sono tenuti a:

a) sospendere i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della fattura medesima, al fine di consentire ai clienti e agli utenti finali di corrispondere gli importi dovuti e non ancora pagati solo successivamente all’emissione di una nuova fattura di conguaglio ricalcolata e rateizzata secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
b) non procedere all’applicazione della disciplina di tutela del credito per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento (disciplina della morosità) relativamente ad eventuali rate non pagate di cui alla precedente lettera a).

I moduli necessari all’ottenimento delle agevolazioni sono disponibili in fondo alla presente comunicazione e devono essere inviati al fornitore entro il 30 giugno 2021.

Modulistica Sisma
Modulistica Nuove Attivazioni Sisma

Misure a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione a partire dal 1 maggio 2023

Ultimi aggiornamenti sulle misure a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione dell’Emilia del 1 maggio 2023 (delibera 565/2023/R/com)

Arera ha prorogato al 30 Giugno 2024 la possibilità di presentare apposita richiesta per ottenere le agevolazioni, qualora in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, anche clienti che non abbiano già inviato la richiesta potranno farlo adesso, entro la nuova scadenza. Le modalità per richiedere le agevolazioni al proprio fornitore, i requisiti che devono essere soddisfatti e il dettaglio delle agevolazioni tariffarie che verranno applicate sono descritti nella successiva sezione. Entro il 31 ottobre 2024 il fornitore emetterà la fattura di conguaglio contenente le agevolazioni ai clienti aventi diritto che ne abbiano fatto richiesta.

Misure a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione a partire dal 1 maggio 2023

Come disposto dall’articolo 1, comma 12bis del decreto legge 61/23, con la delibera 565/2023/R/com, Arera ha previsto il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, in riferimento alle fatture emesse o da emettere riferite ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.

I clienti domestici o non domestici con forniture di energia elettrica e/o gas attive alla data dell’1 maggio 2023 nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’Allegato 1 al decreto-legge 61/23, che abbiano abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale, potranno fare richiesta di avere le agevolazioni tariffarie direttamente a Duferco Energia.

La richiesta dovrà essere presentata utilizzando i seguenti canali:

Per i clienti Condomini utilizzare i seguenti recapiti:

e dovrà contenere indicazione degli elementi identificativi della fornitura per cui si richiede l’agevolazione (nome cognome dell’intestatario, codice fiscale/PIVA, POD/PdR, tipologia del contratto (energia elettrica e/o gas naturale), relativo all’utenza o fornitura asservita all’abitazione e/o sede danneggiata. Inoltre il cliente dovrà allegare autocertificazione (scaricabile qui) che attesti che:

  • se cliente domestico la fornitura è asservita ad un’abitazione che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale, in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 sulla base di un’ordinanza di sgombero o di un ordine di evacuazione o di idonea documentazione rilasciata dal Comune territorialmente competente che attesti in modo puntuale la compromissione dell’integrità funzionale della singola abitazione interessata.
  • se cliente non domestico la fornitura è asservita ad una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel maggio 2023 sulla base di una perizia asseverata o giurata, con riferimento ai soli danni di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 3 dell’ordinanza del 25 ottobre 2023, n. 11 (ossia, danni tali da rendere necessaria la ricostruzione dell’immobile e/o la sua delocalizzazione, anche temporanea).

Per consentirci una gestione tempestiva della richiesta, chiediamo di indicare come oggetto della mail “richiesta agevolazioni alluvione Emilia 2023”.

Le agevolazioni tariffarie stabilite dalla delibera prevedono che non si applichino le componenti tariffarie a copertura dei costi di rete, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze. Sono previste agevolazioni anche per le utenze direttamente allacciate alla rete di trasporto asservite ad abitazioni o sedi danneggiate, localizzate nei Comuni di cui sopra ad esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica, prevedendo che il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita, CPu, sia applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento.

Le agevolazioni applicate alle varie categorie di clienti sono descritte nel dettaglio di seguito:

Dettaglio agevolazioni tariffarie per tipologia di cliente e per settore

  • Energia Elettrica
    • cliente domestico: non si applicano le componenti tariffarie σ1 σ2 σ3 di cui al comma 27.1, lettere a), b), e c) del TIT e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti A e UC di cui al comma 34.1 del TIT, nonché i corrispettivi normalmente applicati dalle imprese distributrici per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze qualora relativi ai servizi fruiti di competenza di maggio giugno luglio agosto settembre e ottobre 2023;
    • cliente non domestico: non si applicano le componenti tariffarie TRAS, di cui al comma 7.1 del TIT; le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 9.3 del TIT, MIS, di cui all’Articolo 33 del TIME, e le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti A e UC di cui al comma 34.1 del TIT, nonché i corrispettivi per le prestazioni e i contributi agli esercenti la distribuzione e/o la vendita per disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, normalmente applicati dalle imprese distributrici qualora relativi ai servizi fruiti di competenza di maggio giugno luglio agosto settembre e ottobre 2023;
  • Gas
    • se cliente domestico: non si applicano le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG; le componenti RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG; le attivazioni disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dalla RTDG (sono i corrispettivi che sono normalmente applicati dalle imprese distributrici) qualora relativi ai servizi fruiti di competenza di maggio giugno luglio agosto settembre e ottobre 2023;
    • se cliente non domestico: non si applicano le componenti t1 e t3, di cui al comma 42.3, lettere a) e b), della RTDG; le componenti GS, RE, RS e UG1, UG2, UG3, ST e VR di cui al comma 42.3, lettere da c) a j) della RTDG; le attivazioni disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi previsti dalla RTDG (sono i corrispettivi che sono normalmente applicati dalle imprese distributrici) qualora relativi ai servizi fruiti di competenza di maggio giugno luglio agosto settembre e ottobre 2023;
  • Clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto. Con riferimento ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano utenze direttamente allacciate alla rete regionale di trasporto regionale, ad esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica per l’anno termico 2022-2023 in relazione ai mesi da maggio ad ottobre 2023, il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto relativo ai conferimenti nei punti di uscita, CPu, è applicato per il solo periodo di efficacia del conferimento.
Misure a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione della Toscana a partire dal 1 novembre 2023

L’Autorità per Energia Reti e Ambiente, con la delibera 50/2024/R/com (“Disposizioni in materia di servizi elettrico, gas e del servizio idrico integrato, a favore delle popolazioni dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi a partire dal 2 novembre 2023”), indica nel 2 maggio 2024 l’ultimo giorno del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture iniziato il 1 novembre 2023 relativamente alle fatture con scadenza di pagamento nello stesso periodo. Dallo stesso giorno tornerà attiva la disciplina relativa alle sospensioni per morosità disposta dall’Autorità anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 2 novembre 2023. Le agevolazioni si applicano ai punti di prelievo attivi alla data del 1° novembre 2023 e siti negli areali dei comuni indicati nell’ allegato pubblicato sul sito di Arera.

Alla fine del periodo di sospensione dei termini di pagamento, il cliente sarà obbligato a corrispondere gli importi dovuti per le fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi.

Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi saranno rateizzati, senza discriminazione e senza applicazione di interessi a carico dei clienti e degli utenti finali, ferma restando la facoltà per i clienti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di corrispondere gli importi dovuti in base ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore solo se la somma totale dovuta è superiore a 50€.

Il pagamento delle rate (non cumulabili e di importo costante) avviene con periodicità pari alla periodicità di fatturazione, in base a rate non inferiori a 20 € per un periodo pari a 12 mesi. Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo della rata risulti inferiore a 20 €.

È facoltà del cliente procedere comunque al pagamento delle somme oggetto di sospensione dei termini di pagamento, senza rateizzazione oppure concordare con il fornitore un piano di rateizzazione più breve.

Per il recapito delle eventuali fatture o avvisi di pagamento nonché delle comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura oggetto delle agevolazioni, i clienti possono comunicare un differente indirizzo rispetto all’indirizzo di fornitura originario utilizzando i seguenti recapiti:

Piano di Emergenza Gas

Per informazioni sul piano di emergenza gas, visita il sito del ministero.

Procedura ripristino contratti non richiesti

Duferco Energia ha scelto volontariamente di aderire alla procedura di ripristino nei casi di accoglimento dei reclami per mancato rispetto delle misure preventive per evitare contratti ed attivazioni non richieste di forniture di gas naturale e/o energia elettrica ai sensi di quanto previsto dalla Delibera 228/2017/R/com.

Delibera 228/2017/R/com

Pubblicazione Fuel Mix Italia
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta dall’impresa nei due anni precedenti
Fonti primarie utilizzate 2023** (%) 2023** (%)
Fonti rinnovabili 46,31% 21,78%
Carbone 5,27% 15,95%
Lignite
Gas naturale 42,99% 52,43%
Prodotti petroliferi 0,90% 1,40%
Nucleare 0% 2,52%
Altre fonti 4,53% 5,93%


**dato pre-consuntivo

COMPOSIZIONE DEL MIX MEDIO NAZIONALE DI COMBUSTIBILI
Come previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2023, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Vulnerabilità

invisibile
Requisiti clienti vulnerabili e modalità di accesso al servizio di tutela della vulnerabilità

La legge prevede il termine dei servizi di tutela a partire dal 1 gennaio 2024 per i clienti domestici di gas naturale non vulnerabili e per i condomini.

Questi clienti dal 1 gennaio 2024 passeranno al mercato libero con fornitore di propria scelta. I clienti vulnerabili, cioè clienti che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

  • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus)
  • sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92
  • hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi
  • hanno un’età superiore ai 75 anni

potranno richiedere al proprio fornitore l’applicazione delle condizioni di tutela della vulnerabilità, a loro riservate, e regolate da Arera.

Il cliente che non sia ancora identificato come vulnerabile, potrà richiedere, in alternativa alle condizioni di libero mercato, le condizioni di tutela della vulnerabilità presentando autocertificazione di possesso dei requisiti di vulnerabilità, anche utilizzando il seguente modulo.

Modulo autocertificazione vulnerabilità

Il cliente vulnerabile potrà in ogni momento scegliere un’offerta del mercato libero, con le modalità e tempistiche previste dalla regolazione. Allo stesso modo, un cliente vulnerabile che si trova nel mercato libero potrà richiedere di essere fornito alle condizioni definite dall’Autorità (servizio di tutela della vulnerabilità).

Per maggiori informazioni visitare la nostra pagina dedicata alla tutela della vulnerabilità.

Per altre informazioni visitare il sito dell’Autorità alla pagina

http://www.arera.it/consumatori.

Servizio Conciliazione dell’Autorità
Dal 01/01/2017 è attivo il Servizio Conciliazione dell’Autorità, una procedura online e completamente gratuita che consente al Cliente di risolvere, di fronte ad un soggetto terzo, le eventuali problematiche insorte con il proprio Operatore e ritenute non risolte attraverso la trattazione del primo reclamo.

L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www.arera.it o www.sportelloperilconsumatore.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654.

I clienti domestici possono fare riferimento altresì all’elenco degli organismi ADR di cui articolo 141 decies del Codice del consumo.

Elenco Organismi ADR

LINK UTILI